La Chiesa cambia Rota. In arrivo lo scisma

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di Giorgio Nadali

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La Rota Romana, l’organismo della Santa Sede che ha il potere di annullare il sacramento del matrimonio rende le maglie più larghe nei procedimenti.
Contrariamente a quanto aveva disposto il suo santo predecessore Giovanni Paolo II, che il 21 gennaio 2000 alla stessa Rota Romana aveva detto:
«Desidero soffermarmi a riflettere con voi sull’ipotesi di valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, e sulla dottrina dell’indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato, nonché sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti di tale matrimonio… Il Romano Pontefice, infatti, ha la “sacra potestas” di insegnare la verità del Vangelo, amministrare i sacramenti e governare pastoralmente la Chiesa in nome e con l’autorità di Cristo, ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge divina naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l’eco fedele e l’interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa».
Papa Francesco ha ribaltato le regole per la nullità matrimoniale con la lettera apostolica in forma di motu proprio intitolato Mitis Iudex Dominus Iesus (Il mite giudice Signore Gesù) del 15 agosto scorso, mettendo l’interesse dei coniugi davanti alla sacralità del vincolo sacramentale.
A tale proposito il cardinale Gerhard Müller prefetto della Congregazione per la Fede, in un suo discorso a Ratisbona ha paventato il rischio di una scissione nella Chiesa.
Principalmente la causa potrà essere seguita direttamente dal vescovo del luogo: “Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidata.. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro o ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità…Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i canoni 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc”.
Lo scorso 23 gennaio si è rivolto ai membri della Rota Romana affermando che “il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l’intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà. Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l’ordinazione del matrimonio al bene dell’altro, l’amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita… Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell’unità della giurisprudenza nella Chiesa. Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende! Anche qui, c’è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche per offrire giustizia a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale”.
19 è il numero dei Tribunali ecclesiastici regionali presenti in Italia, competenti per le cause di nullità matrimoniale. I fondi dell’8xmille consentono un netto abbattimento del costo della causa a carico dei fedeli e il patrocinio interamente gratuito per i nono abbienti. Oggi il costo che un fedele deve sostenere per una causa di nullità riguarda due voci: il contributo richiesto dal Tribunale Ecclesiastico per le spese processuali e l’onorario per il patrono, cioè l’esperto che lo assiste nell’introdurre la causa e nel corso del processo canonico. Il Tribunale Ecclesiastico richiede per le spese processuali un contributo di euro 525 alla parte che richiede l’annullamento. Qualora la parte convenuta nomini un patrono di fiducia o usufruisca dell’assistenza di un patrono stabile, le si chiede un contributo di euro 262,50; non è tenuta invece ad alcuna contribuzione ove partecipi all’istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice. L’onorario per gli avvocati, salva la possibilità per ragioni economiche del gratuito patrocinio, è compreso tra un minimo di euro 1.575 e un massimo di euro 2.992 qualora l’appello termini con un decreto di conferma; per il rinvio ad esame ordinario, l’onorario del patrocinio è compreso tra un minimo di euro 604 e un massimo di euro 1.207. A tale somma si devono aggiungere gli oneri fiscali previsti dalla legge.

Giorgio Nadali

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